Regolamento della scuola

  1. Il Circolo Velico Ventotene, di seguito C.V.V., è una scuola di vela e di mare: la frequenza ai corsi richiede impegno, disciplina, spirito di adattamento ed accettazione delle norme comportamentali. L’accesso alla  Scuola è riservato solo a chi è docente o allievo in un corso in atto e  comunque solo ai tesserati della Federazione Italiana Vela. 
  2. Arrivi e partenze devono avvenire nel rispetto delle date e degli orari previsti. Nessuna responsabilità è assunta dal C.V.V. con riferimento ai viaggi da e verso la Scuola di Vela di Ventotene e dei porti di imbarco e  sbarco delle Crociere Scuola. 
  3. Non è consentito assentarsi, anche temporaneamente, dalla Scuola se non per giustificati motivi e con l’autorizzazione del Responsabile dei Corsi. Non sono ammesse visite di parenti o amici, se non espressamente  autorizzate dal Responsabile dei Corsi. 
  4. L’uso delle imbarcazioni è consentito per le attività istituzionali della Scuola. Ogni altro uso deve essere autorizzato dal Responsabile della Scuola. 5. L’ordine e la pulizia, essenziali in una vita in comune, riguardano, oltre che la propria persona e gli effetti personali, anche le stanze da letto, i locali  ed i servizi comuni, l’ambiente circostante, nonché le attrezzature e le  dotazioni della Scuola. La Scuola ritiene prioritaria la cura delle imbarcazioni,  delle attrezzature e dei materiali. 
  5. Il riposo dopo una giornata intensa e faticosa è molto importante, per cui ogni rumore in prossimità delle stanze da letto è bene che cessi all’ora del silenzio. Radioline, iPod o simili non sono graditi ed il loro uso è vietato nei  locali comuni e durante le esercitazioni. I telefoni cellulari vanno utilizzati  con discrezione e comunque spenti durante le attività comuni. 
  6. La sicurezza è tema dominante della didattica sia in mare sia a terra: dall’obbligo di indossare il salvagente all’impiego dei mezzi di assistenza. Tutti contribuiscono all’opera di prevenzione, per evitare danni a persone e  attrezzature. 
  7. Il Responsabile della Scuola ha la facoltà di allontanare gli allievi che dimostrano di non essere idonei alla vita comunitaria della Scuola con comportamenti non responsabili e non rispettosi degli altri. 
  8. Consenso scriminante dell’avente diritto – Il CVV è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale danno alla persona del partecipante od a sue cose verificatosi durante il corso, o comunque nella  pratica di ogni attività effettuata nella Scuola, in quanto coperto dalla  scriminante del consenso dell’avente diritto, con conseguente rinuncia a far  valere ogni e qualsiasi responsabilità della scuola e degli istruttori a  riguardo. 

10. Esonero di responsabilità del CVV e dei suoi istruttori al di fuori  dell’attività della Scuola – Al di fuori degli orari di attività didattica a terra  o in acqua, il CVV ed i suoi istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità, tranne che per fatto ad essi direttamente imputabili e  comunque solo per dolo o colpa grave. 

  1. Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi – Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c., il CVV non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli allievi portati all’interno della Scuola  e delle strutture della Scuola. 
  2. Responsabilità dei genitori in caso di corsi con allievi minorenni Esclusione da responsabilità del CVV per autolesioni.Il genitore esercente la potestà sullo stesso partecipante minore dichiara che la maturità, le condizioni psichiche e la condotta ad oggi tenuta del partecipante sono  adeguate all’età e non impongono interventi educativi specifici di tipo  disciplinare, attinenti, a titolo esemplificativo, all’assunzione di alcolici, a  tossicodipendenza, a condotte lesive dell’integrità psichica e fisica propria e  altrui, dichiarando altresì che le condizioni psico–fisiche, la condotta e  l’educazione del minore sono compatibili con la disciplina richiesta per il  corso e con lo svolgimento di vita ed attività in comune. 
  3. In caso di danni auto procuratosi dal minore al di fuori dell’attività didattica a terra o in acqua, è esclusa la responsabilità della scuola e dei suoi istruttori, anche per eventuale colpa per omessa vigilanza, se non per dolo o colpa  grave. 
  4. In caso di danni procurati dal minore ad altri allievi e/o a terzi al di fuori dell’attività didattica a terra o in acqua, ferma restando la responsabilità del genitore esercente la potestà, è esclusa qualsivoglia responsabilità della  scuola e dei suoi istruttori se non per fatti ad essi direttamente imputabili e  comunque solo per dolo o per colpa grave, con manleva, da parte del  genitore esercente la potestà, nei confronti della scuola e dei suoi istruttori,  di ogni conseguenza dovesse derivare. 
  5. Esonero della responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 2048 c.c., la Scuola e i suoi istruttori sono esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2048 c.c. per gli eventuali danni auto procuratosi così come per quelli  causati dal partecipante nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza,  rispondendo comunque solo per dolo o colpa grave e con espressa manleva,  da parte del soggetto responsabile, nei confronti della scuola e dei suoi  istruttori di ogni conseguenza dovesse derivare.
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